Art. 9. D.M. 30/09/2011
Esame finale:
1. Il corso si conclude con un esame finale al quale è
assegnato uno specifico punteggio.
2. La commissione d’esame è composta dal direttore
del corso, che la presiede, da due docenti che hanno
svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità
accademica, nonché da un esperto sulle tematiche
dell’integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o
da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto
all’ufficio scolastico regionale.
3. L’esame finale valuta, attraverso un colloquio con il
candidato:
a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta
del candidato volto a dimostrare la completa padronanza
dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito
scolastico;
b. una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio
consistente in una raccolta di elaborazioni, rifl essioni
e documentazioni;
c. un prodotto multimediale fi nalizzato alla didattica
speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione (T.I.C.)
4. L’esame fi nale si intende superato da parte di quei
candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore
a 18/30.
5. La valutazione complessiva fi nale, espressa in trentesimi,
risulta dalla somma della media aritmetica dei
punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all’art. 8 e dal
punteggio ottenuto nell’esame di cui al comma 1 del presente
articolo. La valutazione complessiva fi nale è riportata
nel titolo di specializzazione.